Sez. 1, Ordinanza n. 1970 del 15/12/1969 Cc. (dep. 31/01/1970) Rv. 113797 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE - IN ATTESA DI PRONUNCIA PENALE IRREVOCABILE SU FATTI RICHIAMATI NEL PROCEDIMENTO - LEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE - IN ATTESA DI PRONUNCIA PENALE IRREVOCABILE SU FATTI RICHIAMATI NEL PROCEDIMENTO - LEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice investito del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione non puo disporne la sospensione in attesa di una pronuncia penale irrevocabile sui fatti richiamati nel procedimento. Infatti, da un lato, nel procedimento di prevenzione il fatto ascritto al soggetto, cui la misura deve essere applicata, si atteggia soltanto come sintomo rivelatore di una generica pericolosita sociale, al di fuori anche di ogni carattere di illecito penale. Dall'altro lato, tale sospensione per la rigorosa identificazione di elementi di prova decisivi ed univoci sarebbe in netto contrasto con le esigenze di rapidita del regime di prevenzione che richiede soltanto il controllo giudiziale di carattere obiettivo, su atteggiamenti sintomatici del soggetto, quali la compagnia di pregiudicati, l'omerta, la Mancanza di stabile lavoro, il tenore di vita superiore alle proprie possibilita economiche, nonche le denunzie per delitti anche colposi.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)