Sez. 4, Sentenza n. 1329 del 23/04/1998 Ud. (dep. 13/07/1998) Rv. 211641 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Presentazione di impugnazione - Impedimento del difensore - Valutazione - Necessità di tenere conto dell'intero termine previsto sia per la dichiarazione di impugnazione che per la presentazione dei motivi.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE
Nel valutare la richiesta di remissione in termini per proporre impugnazione occorre tenere conto del fatto che l'interessato ha diritto a godere di tutto il tempo previsto dalla legge per presentare l'impugnazione, che, nel nuovo codice di rito prevede, oltre alla dichiarazione, l'elaborazione e la produzione dei motivi.(Fattispecie di annullamento con rinvio dell'ordinanza di rigetto dell'istanza del difensore volta ad ottenere la rimessione in termini sul presupposto che l'impedimento dedotto non impediva la presentazione dell'impugnazione a mezzo posta o di incaricato, in quanto non aveva preso in considerazione l'altro profilo sollevato, relativo al tempo e l'impegno necessario per elaborare i motivi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)