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Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Capo III. Trasporto, stoccaggio e gnl

Art. 9 Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012.

  1. a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;

  2. b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:

    1. i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto; oppure

    2. ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;

  3. c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull’attività di produzione o l’attività di fornitura; e

  4. d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che svolge l’attività di produzione o l’attività di fornitura che all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto.

2. I diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono, in particolare:

  1. a) il potere di esercitare diritti di voto;

  2. b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure

  3. c) la detenzione di una quota di maggioranza.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la nozione di «impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura» include quella di «impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica17, e le espressioni «gestore di sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» includono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di tale direttiva.

4. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione al paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino al 3 marzo 2013, a condizione che i gestori dei sistemi di trasporto non facciano parte di un’impresa verticalmente integrata.

5. L’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo si presume rispettato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. Nessun’altra impresa può partecipare all’impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente ai sensi dell’articolo 14 come gestore di sistema indipendente o come gestore di trasporto indipendente ai fini del capitolo IV.

6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura, dall’altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.

7. Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all’articolo 16 acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura.

8. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasporto appartiene ad un’impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. In tal caso, lo Stato membro interessato:

  1. a) designa un gestore di sistema indipendente a norma dell’articolo 14, oppure

  2. b) si conforma alle disposizioni del capitolo IV.

9. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasporto appartiene ad un’impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni del capitolo IV, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

10. Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto a norma del paragrafo 9 del presente articolo, è certificata secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009, ai cui sensi la Commissione verifica che il dispositivo esistente assicuri chiaramente, rispetto alle disposizioni del capitolo IV, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto.

11. Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.

12. Le imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura non possono in nessun caso, né direttamente né indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.

Art. 10 Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto

1. Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto, è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009.

2. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto che sono state certificate dall’autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 9, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3. I gestori di sistemi di trasporto notificano all’autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9.

4. Le autorità di regolamentazione vigilano in permanenza sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9 da parte dei gestori dei sistemi di trasporto. Al fine di assicurare tale rispetto esse avviano una procedura di certificazione:

  1. a) quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasporto a norma del paragrafo 3;

  2. b) di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell’articolo 9, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure

  3. c) su richiesta motivata della Commissione.

5. Le autorità di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine, la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.

6. L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009.

7. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.

8. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Art. 11 Certificazione in relazione ai paesi terzi

1. Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto o da un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l’autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione. L’autorità di regolamentazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo di un sistema di trasporto o di un gestore del sistema di trasporto da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

2. Il gestore dei sistemi di trasporto notifica all’autorità di regolamentazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo del sistema di trasporto o del gestore del sistema di trasporto da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

3. L’autorità di regolamentazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore del sistema di trasporto entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:

  1. a) che l’entità interessata ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 9; e

  2. b) all’autorità di regolamentazione o ad un’altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità. Nell’esaminare la questione l’autorità di regolamentazione o l’altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:

    1. i) dei diritti e obblighi della Comunità in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

    2. ii) dei diritti e obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario; e

    3. iii) di altre circostanze specifiche del caso e del paese interessato.

4. L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio la propria decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.

5. Gli Stati membri prevedono che, prima che l’autorità di regolamentazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l’autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione sul se:

  1. a) l’entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all’articolo 9; e

  2. b) il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità.

6. La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all’autorità nazionale di regolamentazione oppure all’autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest’ultima. Nell’elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell’Agenzia, dello Stato membro in questione e delle parti interessate. Nel caso in cui la Commissione avanzi una tale richiesta, il periodo di due mesi può essere prorogato di due mesi. In assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolamentazione.

7. Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità, la Commissione tiene conto:

  1. a) delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo o dei paesi terzi interessati, e

  2. b) dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tale paese terzo o a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento.

8. L’autorità nazionale di regolamentazione dispone di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell’adottare la decisione definitiva, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell’approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un’altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l’autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell’autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblici, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.

9. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi di pubblica sicurezza in conformità con il diritto comunitario.

10. La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.

11. Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell’articolo 49.

Art. 12 Designazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese del settore del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL.

Art. 13 Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL

1. Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:

  1. a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio e/o GNL, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell’ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;

  2. b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;

  3. c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso; e

  4. d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l’infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas.

3. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 41, paragrafo 6, e sono oggetto di pubblicazione.

4. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.

5. I gestori del sistema di trasporto acquisiscono l’energia utilizzata per l’adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

Art. 14 Gestore di sistemi indipendente

1. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasporto appartiene ad un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 9, paragrafo 1 e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto. Tale designazione è soggetta all’approvazione della Commissione.

2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

  2. b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all’articolo 13;

  3. c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall’autorità di regolamentazione;

  4. d) il proprietario del sistema di trasporto ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l’impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente; e

  5. e) Il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 715/2009, anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e regionale.

3. Le imprese che sono state certificate dall’autorità di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all’articolo 11 e paragrafo 2, sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o all’articolo 11 della presente direttiva.

4. Ogni gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell’accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l’accesso e dei corrispettivi della congestione, del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l’adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell’entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto secondo le disposizioni del presente capitolo. Il proprietario del sistema di trasporto non è responsabile della concessione né della gestione dell’accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

5. Se è stato designato un gestore di sistemi indipendente, il proprietario del sistema di trasporto deve:

  1. a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistemi indipendente nell’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

  2. b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall’autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all’uopo necessari sono soggetti all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. Prima di tale approvazione, quest’ultima consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;

  3. c) garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all’esercizio delle attività del gestore di sistemi indipendente; e

  4. d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l’assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistemi indipendente.

6. In stretta cooperazione con l’autorità di regolamentazione, l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

Art. 15 Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio

1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente, un proprietario del sistema di trasporto e un gestore del sistema di stoccaggio che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per l’approvvigionamento dei clienti a norma dell’articolo 33.

2. Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

  1. a) i responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture dell’impresa del settore del gas integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;

  2. b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

  3. c) il gestore dei sistemi di stoccaggio è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Ciò non osta all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e

  4. d) il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

3. La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o del gestore del sistema di stoccaggio. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.

Art. 16 Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto

1. Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell’impresa, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro deve assicurare che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e la restante parte dell’impresa non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

2. Nell’ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.

3. Le informazioni necessarie per un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

Capo IV. Gestore di trasporto indipendente

Art. 17 Beni, apparecchiature, personale e identità

1. I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l’attività di trasporto di gas, in particolare:

  1. a) i beni necessari per l’attività di trasporto di gas, compresa la rete di trasporto, sono proprietà del gestore del sistema di trasporto;

  2. b) il personale necessario per l’attività di trasporto di gas, compresa l’effettuazione di tutti i compiti dell’impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasporto;

  3. c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell’impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore del sistema di trasporto può, tuttavia, fornire servizi all’impresa verticalmente integrata a condizione che:

    1. i) la fornitura di tali servizi non operi una discriminazione tra gli utenti del sistema, sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le stesse modalità e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di generazione o fornitura; e

    2. ii) le modalità e condizioni della fornitura di tali servizi siano approvate dall’autorità di regolamentazione;

  4. d) fatte salve le decisioni dell’organo di sorveglianza a norma dell’articolo 20, le opportune risorse finanziarie per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione del gestore del sistema di trasporto a tempo debito dall’impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata del gestore del sistema di trasporto.

2. L’attività di trasporto di gas include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati nell’articolo 13:

  1. a) la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con i terzi e con le autorità di regolamentazione;

  2. b) la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto nell’ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas);

  3. c) la concessione e la gestione dell’accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;

  4. d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto, compresi corrispettivi per l’accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali il trattamento del gas, l’acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);

  5. e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto sicuro, efficiente ed economico dal punto di vista dei costi;

  6. f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

  7. g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse dell’energia ed altri attori interessati, perseguendo gli obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e

  8. h) tutti i servizi all’impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.

3. I gestori dei sistemi di trasporto sono organizzati in una forma giuridica contemplata all’articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio18.

4. Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto, per quanto riguarda l’identità dell’impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l’identità distinta dell’impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.

5. Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell’impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.

6. I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l’impresa verticalmente integrata o parte di essa.

Art. 18 Indipendenza del gestore del sistema di trasporto

1. Fatte salve le decisioni dell’organo di vigilanza ai sensi dell’articolo 20, il gestore del sistema di trasporto dispone:

  1. a) di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall’impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasporto; e

  2. b) del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.

2. Il gestore del sistema di trasporto opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l’attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.

3. Le filiali dell’impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasporto. Quest’ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell’impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale filiale.

4. La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano un’indipendenza effettiva di quest’ultimo conformemente al presente capitolo. L’impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest’ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell’articolo 22.

5. Nell’espletamento dei compiti di cui all’articolo 13 e all’articolo 17, paragrafo 2 della presente direttiva e nell’osservanza dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 18, paragrafo 6 e dell’articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 715/2009 i gestori del sistema di trasporto non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.

6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest’ultimo all’impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell’autorità di regolamentazione su richiesta.

7. Il gestore del sistema di trasporto sottopone all’approvazione dell’autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l’impresa verticalmente integrata.

8. Il gestore del sistema di trasporto informa l’autorità di regolamentazione delle risorse finanziarie, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.

9. L’impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasporto di ottemperare agli obblighi di cui al presente capitolo o ne pregiudichi l’operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasporto di chiederle l’autorizzazione di osservare tali obblighi.

10. Un’impresa certificata conforme ai requisiti del presente capitolo dall’autorità di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasporto. Si applica la procedura di certificazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all’articolo 11 della presente direttiva.

Art. 19 Indipendenza del personale e dell’amministrazione del gestore del sistema di trasporto

1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato a norma dell’articolo 20.

2. L’identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall’organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all’autorità di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se l’autorità di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica. L’autorità di regolamentazione può formulare un’obiezione avverso le decisioni di cui al paragrafo 1 se:

  1. a) sorgono dubbi circa l’indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure

  2. b) in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.

3. Non devono essere stati esercitati né alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l’impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasporto per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto contemplato dal presente paragrafo.

4. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non hanno nessun’altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

5. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell’impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto.

6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all’autorità di regolamentazione in caso di reclami delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.

7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni.

8. Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, che non sono soggetti al paragrafo 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell’impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina. Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

Art. 20 Organo di sorveglianza

1. Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasporto, in particolare le decisioni riguardanti l’approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l’ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell’organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasporto e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell’articolo 22.

2. L’organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l’impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasporto.

3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell’organo di sorveglianza si applicano l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 19, paragrafi da 3 a 7. L’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) si applica a tutti i membri dell’organo di sorveglianza.

Art. 21 Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all’approvazione del regolatore nazionale. Fatte salve le competenze dell’autorità di regolamentazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.

2. Il responsabile della conformità è nominato dall’organo di sorveglianza fatta salva l’approvazione dell’autorità di regolamentazione. L’autorità di regolamentazione può respingere la nomina del responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l’articolo 19, paragrafi da 2 a 8.

3. Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:

  1. a) controllare l’attuazione del programma di adempimenti;

  2. b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all’autorità di regolamentazione;

  3. c) riferire all’organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;

  4. d) notificare all’autorità di regolamentazione qualsiasi violazione sostanziale dell’attuazione del programma di adempimenti; e

  5. e) riferire all’autorità di regolamentazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto.

4. Il responsabile della conformità trasmette all’autorità di regolamentazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasporto li trasmette all’organo di sorveglianza.

5. Qualora l’impresa verticalmente integrata, nel corso dell’assemblea generale o tramite il voto dei membri dell’organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l’adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbe dovuto essere eseguita nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l’autorità di regolamentazione che interviene poi a norma dell’articolo 22.

6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. Tali condizioni assicurano l’indipendenza del responsabile della conformità, fornendogli tra l’altro le risorse necessarie per espletare le proprie mansioni. Nel corso del suo mandato, il responsabile della conformità non deve detenere nessun’altra posizione o responsabilità professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

7. Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all’autorità di regolamentazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto.

8. Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell’organo di sorveglianza e all’assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:

  1. a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l’assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;

  2. b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema della rete di trasporto, compresi gli investimenti per l’interconnessione e la connessione;

  3. c) le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasporto.

9. Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all’articolo 16.

10. Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasporto, nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.

11. Previo accordo dell’autorità di regolamentazione, l’organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell’autorità di regolamentazione.

12. Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasporto senza necessità di preavviso.

Art. 22 Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1. I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono annualmente all’autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull’offerta esistenti e previste. Tale piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.

2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

  1. a) indica ai partecipanti al mercato la principale infrastruttura di trasporto da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi;

  2. b) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e

  3. c) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento.

3. Nell’elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto procede ad una stima ragionevole dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala comunitaria, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio ed i terminali di rigassificazione del GNL.

4. L’autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L’autorità di regolamentazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

5. L’autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario) di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l’autorità nazionale di regolamentazione consulta l’Agenzia. L’autorità di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

6. L’autorità di regolamentazione controlla e valuta l’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

7. Nei casi in cui il gestore del sistema di trasporto, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all’autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l’investimento in questione sia realizzato, se tale investimento è tuttora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:

  1. a) imporre al gestore del sistema di trasporto di realizzare gli investimenti in causa;

  2. b) indire una gara d’appalto per l’investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure

  3. c) imporre al gestore del sistema di trasporto di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

Se l’autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b) del primo comma, può imporre al gestore del sistema di trasporto di acconsentire ad una o più delle condizioni seguenti:

a) il finanziamento da parte di terzi; o

b) la costruzione ad opera di terzi;

c) la costruzione del bene in questione ad opera del gestore stesso;

  1. d) la gestione del bene in questione da parte del gestore stesso.

Il gestore del sistema di trasporto comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l’investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto e in generale fa il possibile per facilitare l’attuazione del progetto di investimento. Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione.

8. Se l’autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, primo comma, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

Art. 23 Poteri decisionali in materia di connessione degli impianti di stoccaggio, dei terminali di rigassificazione del GNL e di clienti industriali al sistema di trasporto

1. Il gestore dei sistemi di trasporto stabilisce e rende pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio, dei terminali di rigassificazione del GNL e dei clienti industriali al sistema di trasporto. Tali procedure sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione.

2. Il gestore dei sistemi di trasporto non ha il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio, terminale di rigassificazione del GNL e cliente industriale a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto deve assicurare una capacità d’entrata e d’uscita sufficiente per la nuova connessione.

Capo V. Distribuzione e fornitura

Art. 24 Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli da 25, 26 e 27.

Art. 25 Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica.

2. In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.

3. Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, di trasporto, di GNL e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.

4. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, nonché per l’uso dello stesso.

5. Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite secondo una metodologia compatibile con l’articolo 41, paragrafo 6, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

Art. 26 Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente integrata.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un’impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

  1. a) i responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di trasporto non devono far parte di strutture societarie dell’impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;

  2. b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

  3. c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali attività, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali. Ciò non dovrebbe ostare all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e

  4. d) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un’impresa verticalmente integrata, l gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da autorità di regolamentazione o da altri organismi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l’identità distinta del ramo «fornitura» dell’impresa verticalmente integrata.

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese di gas naturale integrate che riforniscono meno di 100000 clienti allacciati.

Art. 27 Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione deve mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.

2. Il gestore del sistema di distribuzione, nell’ambito della vendita o dell’acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusa delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.

Art. 28 Sistemi di distribuzione chiusi

1. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino un sistema che distribuisce gas all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condiviso geograficamente limitato e che, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce i clienti civili in quanto sistema di distribuzione chiuso, se:

  1. a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati; oppure

  2. b) il sistema distribuisce gas principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi correlate.

2. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità nazionali di regolamentazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso dall’obbligo, previsto dall’articolo 32, paragrafo 1, che le tariffe o le metodologie di calcolo delle stesse siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 41.

3. Quando è concessa un’esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all’articolo 41, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.

4. L’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione di un’esenzione di cui al paragrafo 2.