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Sez. 3, Sentenza n. 18479 del 21/09/2015 (Rv. 636975 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Responsabilità civile da sinistro stradale - Colpa - Presunzione agli effetti civili - Accertata esistenza di elementi di colpa a carico di uno o di entrambi i conducenti - Ricorso al criterio della responsabilità presunta di pari grado - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636975-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE

In materia di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, nonostante la compiuta valutazione di ogni elemento, aveva constatato la coesistenza di una pluralità di ipotesi ricostruttive del sinistro, ciascuna delle quali comportanti differenti gradi di responsabilità dei conducenti coinvolti, ma nessuna, tuttavia, idonea - secondo il principio del più probabile che non - ad imporsi come prevalente sulle altre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)