Sez. 2, Sentenza n. 6067 del 21/01/1976 Ud. (dep. 15/05/1976) Rv. 133560 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - IRRILEVANZA DELLO AVVENUTO INIZIO DELL'AZIONE ESECUTIVA - SUFFICIENZA E NECESSITA DELL'IDONEITA DEGLI ATTI.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - IRRILEVANZA DELLO AVVENUTO INIZIO DELL'AZIONE ESECUTIVA - SUFFICIENZA E NECESSITA DELL'IDONEITA DEGLI ATTI.*
Perche sussista il tentativo non occorre che l'Azione esecutiva sia gia iniziata, essendosi abbandonata la distinzione tra Atti preparatori ed Atti esecutivi, considerata ormai irrilevante, giacche per la configurabilita del tentativo e necessario e sufficiente che siano stati compiuti Atti idonei, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit e diretti in modo non equivoco a commettere il reato, se l'Azione non si compie o l'evento non si verifica.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)