diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6333 del 18/04/2003 (Rv. 562344 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna di una sola copia (o di un numero di copie inferiore a quello delle parti cui l'atto è destinato) - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria "ex tunc" - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562344-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI

La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta (come nella specie), oltre che con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)