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Sez. 5, Sentenza n. 7084 del 16/10/2015 Ud. (dep. 23/02/2016) Rv. 266063 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Diritto di sciopero - Limiti - Fattispecie - Impedito accesso all'edificio scolastico di altri studenti e dei professori - Esclusione della scriminante ex art. 51 cod. pen.
Stato
decisa il 2015-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266063-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

L'esercizio di diritti fondamentali, quale quelli di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero, non può ritenersi legittimo quando trasmodi in lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, non potendo in tal caso ritenersi applicabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. (Fattispecie riferita ai reati di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio accertati a carico di uno studente che, nell'ambito di uno "sciopero", aveva impedito per alcune ore l'accesso alla scuola e lo svolgimento delle consuete attività didattiche ai docenti e ad altri studenti non manifestanti, con corrispondente lesione del diritto allo studio di questi ultimi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 340 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Costituzione art. 18, Costituzione art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)