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Sez. 3 - , Sentenza n. 11116 del 10/06/2020 (Rv. 658146 - 02)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE | Art. 281 sexies c.p.c. - Rinvio ad udienza successiva - Istanza di parte - Rilevanza - Momento nel quale può essere presentata - Individuazione.
Stato
decisa il 2020-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658146-02

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

In tema di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà delle parti di chiedere un differimento dell'udienza di discussione può essere esercitata esclusivamente dopo la pronuncia dell'ordine del giudice di discussione orale, poiché solo in tale momento e non prima si determina l'avvio del relativo subprocedimento e si attivano i corrispondenti poteri delle parti, i quali intanto hanno ragione di estrinsecarsi in quanto il magistrato si sia indotto a procedere con la definizione immediata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)