Sez. 1, Sentenza n. 6301 del 27/11/1996 Cc. (dep. 08/01/1997) Rv. 206448 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Ricorso mirante solo all'esattezza giuridica della decisione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso che miri unicamente a una modificazione, in termini di correttezza formale e di giuridica esattezza, del dispositivo adottato dal giudice "a quo", senza che da tale rettificazione possa derivare alcuna sostanziale modificazione degli effetti della decisione censurata. (Fattispecie in tema di ricorso del P.M. avverso provvedimento ex art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, nel quale si lamentava una pretesa modificazione, da parte del giudice ordinario, di un provvedimento amministrativo, peraltro senza alcuna censura in ordine al giudizio di illegittimità espresso dal giudice, ma con il semplice rilievo dell'esclusivo potere di disapplicazione dell'atto da parte sua).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)