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Sez. 1, Sentenza n. 3572 del 26/10/1968 (Rv. 336778 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - GIUDIZIO PROMOSSO DA UN CREDITORE PER UNA SUA GARANZIA NON AMMESSA- POSIZIONE DI CONVENUTO DEL CURATORE - NATURA DI ECCEZIONE DELLA SUA DIFESA - DEDUZIONE DELLE IPOTESI DI REVOCATORIA PREVISTE DAI N.3 E 4 DELL'ART. 67 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336778-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - GIUDIZIO PROMOSSO DA UN CREDITORE PER UNA SUA GARANZIA NON AMMESSA- POSIZIONE DI CONVENUTO DEL CURATORE - NATURA DI ECCEZIONE DELLA SUA DIFESA - DEDUZIONE DELLE IPOTESI DI REVOCATORIA PREVISTE DAI N.3 E 4 DELL'ART. 67 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - AMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore, il quale intenda far valere una garanzia non ammessa dal giudice delegato in Sede di verificazione, il curatore ha la veste di convenuto e la contestazione diretta a far dichiarare non opponibile al fallimento la garanzia costituita sui beni del debitore ha natura di eccezione e non di domanda riconvenzionale. La deduzione dell'una o dell'altra ipotesi di revocatoria, prevista nei n.3 e 4 dell'art.67 della legge fallimentare, o di entrambe le ipotesi, rientra nell'ambito di tale contestazione, poiche le ipotesi medesime attengono alla negazione della garanzia vantata dal creditore in base a presupposti di fatto diversi, ma che possono essere liberamente dedotti nel giudizio di primo grado a fondamento dell'eccezione.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)