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Sez. 2, Sentenza n. 1596 del 24/05/1968 (Rv. 333349 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- PROSPETTO CONTENENTE L'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE - MANCATA CONSEGNA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - INVALIDITA DEI PAGAMENTI ESEGUITI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333349-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- PROSPETTO CONTENENTE L'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE - MANCATA CONSEGNA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - INVALIDITA DEI PAGAMENTI ESEGUITI - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo imposto al datore di lavoro dell'art. 1 della legge 1 gennaio 1953, n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, se pur penalmente sanzionato (art. 5), non implica certo l'invalidita dei pagamenti eseguiti in violazione di esso, e non attiene neppure alla prova di tali pagamenti.*

Riferimenti normativi: Legge 01/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 01/01/1953 num. 4 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)