Sez. 3, Sentenza n. 1632 del 14/02/2000 (Rv. 533838 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Presupposti della responsabilità precontrattuale - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Configurabilità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)
I presupposti della responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., quali lo stadio avanzato delle trattative, il ragionevole affidamento suscitato nella conclusione del contratto, l'assenza di una giusta causa di recesso e quindi la violazione degli obblighi di buona fede, concretano altrettanti accertamenti di fatto, demandati all'esclusiva competenza del giudice di merito, incensurabili in cassazione se adeguatamente motivati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)