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Sez. 3, Sentenza n. 235 del 25/01/1969 (Rv. 338197 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - ESAME DI NUOVI TESTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338197-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - ESAME DI NUOVI TESTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'assunzione di nuovi testimoni costituisce Esercizio di una facolta e non di un Obbligo del giudice di merito ed, involgendo un giudizio di mera opportunita, non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita, neppure per difetto di motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)