Sez. 3, Sentenza n. 235 del 25/01/1969 (Rv. 338197 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - ESAME DI NUOVI TESTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - ESAME DI NUOVI TESTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'assunzione di nuovi testimoni costituisce Esercizio di una facolta e non di un Obbligo del giudice di merito ed, involgendo un giudizio di mera opportunita, non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita, neppure per difetto di motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)