Sez. L, Sentenza n. 15308 del 07/08/2004 (Rv. 575288 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Soggetti obbligati - Nullità di patti contrari - Limiti - Transazione sul danno subito dal lavoratore per l'irregolare versamento dei contributi - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Il disposto dell'art. 2115, terzo comma, cod. civ. - che stabilisce la nullità di qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza - non è applicabile qualora le parti abbiano inteso transigere non già su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all'INPS i contributi assicurativi, bensì sul danno subito dal lavoratore per l'irregolare versamento dei contributi stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)