Sez. 5, Sentenza n. 7416 del 26/05/1998 Ud. (dep. 23/06/1998) Rv. 211849 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Poteri del giudice di appello - Annullamento della sentenza per modifica del fatto - Abnormità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È abnorme - e, costituendo un passaggio logico essenziale per la decisione del ricorso, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione- la decisione della Corte di appello di annullamento della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato per la ritenuta necessità di una modifica del fatto, che non è ammissibile in quanto l'art. 423 cod. proc. pen. non è applicabile nel giudizio abbreviato, come espressamente prevede l'art. 441 cod. proc. pen, e che configura quindi un potere del tutto estraneo alla competenza del giudice d'appello nel rito abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)