Sez. 4, Sentenza n. 324 del 04/11/1982 Ud. (dep. 15/01/1983) Rv. 156909 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - DESTINATARIO DEL PRECETTO - RESPONSABILITÀ - ADEGUATEZZA DELLA DISTANZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - DESTINATARIO DEL PRECETTO - RESPONSABILITÀ - ADEGUATEZZA DELLA DISTANZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ.*
La distanza di sicurezza tra veicoli, di cui all'art. 107 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sulla circolazione stradale, va intesa quale intervallo che i conducenti hanno l'Obbligo di osservare allo scopo di evitare collisioni nel caso che il veicolo che precede rallenti o si fermi improvvisamente; unico destinatario di tale norma è il conducente del veicolo che segue e, in caso di inosservanza, egli è responsabile di un eventuale tamponamento; il giudizio sull'adeguatezza della distanza è rimesso all'apprezzamento insindacabile del giudice di merito. (V mass n 100848; (V mass n 116592; (V mass n 129910; (V mass n 139792).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)