Sez. 1, Sentenza n. 10299 del 08/09/1992 (Rv. 478669 - 01)
Prova civile - Consulenza Tecnica - Consulente d'ufficio - Relazione e compenso | Consulenza relativa a bilanci di società commerciali ed ai relativi conti profitti e perdite - Onorari dovuti a periti e consulenti tecnici - Disciplina ex art. 4 del d.P.R. n. 820 del 1983 - Interpretazione - Criteri - Determinazione della base di computo e del conseguente scaglione di riferimento - Ricorso alla somma degli importi risultanti dalla documentazione - Esclusione - Criterio sancito dall'art. 8 del d.P.R. n. 820 del 1983 - Ininfluenza.
Prova civile - Consulenza Tecnica - Consulente d'ufficio - Relazione e compenso
In materia di onorari dovuti a periti e consulenti tecnici per operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'art. 4 del d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, nel dettare i criteri di liquidazione dei detti emolumenti per il caso di consulenza relativa a bilanci di società commerciali ed ai relativi conti profitti e perdite va interpretato nel senso che l'onorario debba calcolarsi con riguardo alle operazioni afferenti separatamente alla cennata documentazione contabile di ciascuna delle società considerate, senza che ai fini della determinazione della base di computo e del conseguente scaglione di riferimento, possa procedersi alla somma degli importi risultanti dalla documentazione medesima e senza che possa contrariamente argomentarsi dal diverso criterio sancito dall'art. 8 dello stesso d.P.R. n. 820 del 1983 per il caso di consulenza sull'accertamento dello stato di equilibrio tecnico-finanziario di gestioni presidenziali e assistenziali.
Riferimenti normativi: DPR 14/11/1983 num. 820 art. 4 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)