Sez. 6, Sentenza n. 45896 del 16/10/2013 Ud. (dep. 14/11/2013) Rv. 258160 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Indisponibilità degli impianti presenti presso la Procura della Repubblica - Utilizzazione di impianti esterni - Cessazione della situazione di indisponibilità - Obbligo di ripristino dell'intercettazione presso la Procura della Repubblica - Sussistenza - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, una volta disposto che le operazioni vengano eseguite utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, per la temporanea indisponibilità o inidoneità di questi ultimi, il pubblico ministero non è poi tenuto a verificare la permanenza di tale situazione, né, qualora la stessa venga successivamente meno, a proseguire l'attività di captazione ricorrendo esclusivamente agli impianti dell'ufficio procedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)