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Sez. 1, Ordinanza n. 9068 del 05/04/2024 (Rv. 671082-01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Trattamento dei dati personali - Prodotto televisivo eccedente i limiti della critica giornalistica - Condanna alla rimozione dai motori di ricerca - Obbligo di facere richiedente la collaborazione dei terzi - Contenuto dell'attività a carico del responsabile - Obbligazione di mezzi e non di risultato.
Stato
decisa il 2024-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671082-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

In tema di trattamento dei dati personali, il responsabile del prodotto televisivo eccedente i limiti della critica giornalistica, condannato alla rimozione dei contenuti dai motori di ricerca, è tenuto a dimostrare di aver posto in pratica ogni iniziativa volta a rendere edotti i terzi, che se ne siano appropriati, circa l'illegittima diffusione dei filmati, già negativamente valutati sul piano dell'offesa alla dignità delle persone coinvolte, nonché di essersi attivato per ottenere la cessazione dell'illegittimo trattamento, venendo in rilievo solo un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)