Sez. 1, Sentenza n. 35069 del 25/09/2002 Cc. (dep. 17/10/2002) Rv. 222361 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI | Reiezione del g.i.p. di istanza di giudizio abbreviato e disposizione di giudizio immediato - Opposta determinazione del giudice dibattimentale - Irritualità - Conseguenze.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI
Il giudice dibattimentale investito del giudizio immediato non può declinare la propria competenza funzionale alla sua celebrazione, ritenendo illegittima la determinazione del g.i.p. contraria all'adozione del rito abbreviato, ma può solo applicare, all'esito del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., qualora ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti, in quanto, anche dopo le modificazioni apportate alla disciplina di tale rito dalla legge n. 479 del 1999, non esiste alcuna disposizione che gli attribuisca il potere di determinare il regresso del procedimento perché il g.i.p. celebri il giudizio abbreviato. (V. Corte cost., 15 marzo 2002 n. 54).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 458 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)