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Sez. 6, Sentenza n. 3058 del 17/11/1982 Cc. (dep. 06/12/1982) Rv. 156568 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE ANALITICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156568-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE ANALITICA - ESCLUSIONE.*

Il giudice chiamato a decidere sull'istanza di libertà provvisoria non è tenuto ad esprimere un giudizio analitico sulle emergenze istruttorie, né sulla fondatezza della imputazione, essendo sufficiente che, con riferimento ai reati contestati, giustifichi il provvedimento adottato con considerazioni di sintesi in ordine agli elementi determinanti. (Conf mass n 153757 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)