Sez. U, Sentenza n. 17842 del 18/10/2012 (Rv. 623665 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Giudice dell'ottemperanza - Declaratoria di inefficacia del contratto la cui aggiudicazione è stata annullata dal giudicato da ottemperare - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze - Sindacato della Corte di cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Non incorre in eccesso di potere giurisdizionale, sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la decisione del Consiglio di Stato la quale, in sede di giudizio di ottemperanza, dichiari inefficace il contratto la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudicato da ottemperare, atteso che in nessun caso la P.A. potrebbe essa stessa dichiarare inefficace il contratto, tale misura essendo rimessa al giudice amministrativo, mentre l'attinenza della declaratoria di inefficacia alla competenza del giudice della cognizione o del giudice dell'ottemperanza implica un'interpretazione delle norme processuali, che non eccede il potere assegnato al giudice dell'ottemperanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 121, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 122, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)