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Sez. 1, Ordinanza n. 859 del 14/03/1979 Cc. (dep. 11/05/1979) Rv. 141937 - 01

AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - NATURA - RICHIESTA DEL PM DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI PRIMA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141937-01

AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - NATURA - RICHIESTA DEL PM DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI PRIMA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - FATTISPECIE.*

Il congegno dell'archiviazione e ispirato ad esigenze di economia processuale, essendosi voluto evitare che rispetto ad una notizia di reato manifestamente infondata e dunque inesistente S'instauri un procedimento culminante nella pronuncia d'una decisione. Pertanto, se dopo la richiesta di archiviazione e prima della decisione su di essa, il PM richieda la restituzione degli Atti, manifestando cosi la volonta di procedere, il giudice istruttore ha il dovere di aderirvi, posto che egli puo disporre l'istruzione formale ai sensi dell'art 74, terzo comma, cod proc pen, solo qualora sia sussistente la situazione di dissenso ivi prevista e non quando essa sia venuta meno per effetto della nuova posizione assunta dal PM. (nella specie si e cosi ribadito che l'istruzione formale, al di fuori della situazione di cui sopra, puo essere disposta soltanto a richiesta del PM ovvero a seguito di ricorso dell'imputato nel caso previsto dall'art 389 cod proc pen).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 296 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 389 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)