Sez. 1, Sentenza n. 9838 del 04/05/1987 Ud. (dep. 17/09/1987) Rv. 176669 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE - MESTIERI RUMOROSI - NOZIONE - ELENCAZIONE - NON È NECESSARIA - ACCERTAMENTO - FATTISPECIE: ATTIVITÀ LAVORATIVA DI TAVERNA PROTRATTA OLTRE L'ORARIO FISSATO NELLA LICENZA.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE - MESTIERI RUMOROSI - NOZIONE - ELENCAZIONE - NON È NECESSARIA - ACCERTAMENTO - FATTISPECIE: ATTIVITÀ LAVORATIVA DI TAVERNA PROTRATTA OLTRE L'ORARIO FISSATO NELLA LICENZA.*
La rumorosità di un mestiere non va valutata in astratto, ma in concreto, nel senso che qualsiasi attività lavorativa può essere qualificata mestiere rumoroso, ai sensi dell'art. 659, secondo comma, cod. pen., qualora sia produttiva, per le modalità con cui si svolge e per i mezzi di cui si avvale, di rumori fastidiosi che superino la normale tollerabilità. A tal fine, l'elencazione dei mestieri rumorosi, esplicitamente indicati come tali dall'autorità amministrativa, ha necessariamente natura soltanto esemplificativa, sicché, nel caso di elencazione non comprendente una data attività o di totale Mancanza di qualsiasi elencazione, spetta al giudice di merito accertare la rumorosità del mestiere nel suo concreto Esercizio, che si estende a tutti i comportamenti connessi a tale Esercizio. Una volta, poi, stabilita la rumorosità, nel senso del superamento della normale tollerabilità nei confronti di un numero indeterminato di persone - senza bisogno, peraltro, che in concreto più persone se ne siano lamentate e comunque effettivamente abbiano subito il disturbo - è sufficiente, per la realizzazione della fattispecie penale, l'accertamento della violazione delle prescrizioni dell'autorità. (nella specie, protratta dall'imputato l'attività lavorativa oltre l'orario fissato nella licenza, il giudice di merito ha accertato che la rumorosità della taverna derivava, in concreto, più che dai suoni e dalla musica, soprattutto dai rumori che, nell'Esercizio di tale attività, sono sempre e normalmente connessi all'affluenza dei clienti, con particolare riferimento al loro allontanamento al momento della chiusura in un'ora notturna, anche a prescindere dalla eventuale euforia dei clienti stessi). (Conf mass n 130125; (Conf mass n 122567; (Conf mass n 113831).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)