Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere in dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 nella provincia di Salerno:
a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
c) al ripristino di opere idrauliche di 2ª, 3ª e 4ª categoria appartenenti allo stesso bacino idrografico, nonche' nei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;
d) alle opere di riparazione e di ricostruzione degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;
e) alle opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza e assistenza, che siano di proprieta' di Province, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
f) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati ad uso di assistenza e beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
g) alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione;5
h) al consolidamento ed al trasferimento di abitati, anche se non compresi nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445.
2. La ricostruzione delle opere indicate nelle precedenti lettere b), c), d), e), f) e g), ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessita', puo' aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite e in tutti i casi nell'ambito della provincia di Salerno.
3. Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati quali degli abitati non compresi nelle tabelle, anzi cennate, siano da consolidare o da trasferire. Nel caso di trasferimento, il decreto sara' emanato sentito il parere delle Amministrazioni comunali e provinciali interessate. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato a provvedere alla costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero. Per gli abitati stessi il piano regolatore e' approvato dal Provveditore alle opere pubbliche per la Campania in deroga a tutte le norme previste dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.
Art. 2
1. I contributi di cui alla lettera g) dell'art. 1 sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, quando si tratti di alloggi composti prima del sinistro di non piu' di tre vani utili. Per gli alloggi composti di un numero maggiore di vani utili il contributo e' commisurato al 70 per cento della spesa predetta. Uguale contributo e' dovuto per la riparazione o la ricostruzione degli altri edifici previsti nella stessa lettera g).
2. Nel caso che dall'Ufficio del genio civile sia riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione di edifici da ricostruire sara' ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio e ne saranno autorizzati, per pubblica utilita', l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme Vigenti per le opere pubbliche.
3. Il contributo di cui al presente articolo non potra' superare complessivamente la somma di lire 2.000.000 per ogni privato proprietario. Tale limite non si applica per i contributi da concedere per il ripristino di alloggi di proprieta' dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.
Art. 3
1. Per i privati, proprietari di piu' di un alloggio adibito ad abitazione, il contributo, sempre entro il limite massimo di cui al precedente articolo, viene corrisposto per un solo alloggio.
2. Per il ripristino dei rimanenti alloggi o dei vani di un alloggio eccedenti il numero di quelli ammessi a contributo, i proprietari possono fruire dei mutui previsti al successivo articolo.
3. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma del precedente articolo il proprietario del cespite ricostruito, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, provvedera', su ordinanza del Comune, alla demolizione di quello danneggiato ed allo sgombero dei materiali. In caso di inadempienza, provvedera' d'ufficio e a carico del proprietario il Comune che si rivarra' della spesa con il ricavo di detti materiali.
Art. 4
1. Per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani danneggiati o distrutti dall'alluvione, gli Istituti esercenti il credito fondiario possono concedere mutui in cartelle il cui netto ricavo copra la meta' della spesa riconosciuta, ammissibile nel caso di fabbricati non fruenti di contributo statale, o la meta' della spesa che rimane a carico del danneggiato, nell'ipotesi di fabbricato ammesso a contributo. Tali mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore ai venticinque anni, e ad un tasso non eccedente il 7 per cento, comprensivo di provvigione e spese accessorie.
2. L'altra meta' della spesa sara' mutuata, per il tramite degli Istituti medesimi, dal Tesoro dello Stato, attingendo all'apposito fondo di un miliardo di lire, di cui all'art. 17 della presente legge. Le condizioni e modalita' relative a questi ultimi mutui, anche per le iscrizioni ipotecarie e per il rimborso, saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli Istituti di credito suddetti. Le convenzioni saranno approvate con decreti del Ministro per il tesoro.
3. L'ipoteca, che gli Istituti mutuanti hanno diritto di iscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi anche per conto del Tesoro, ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra preesistente sull'immobile danneggiato o distrutto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli altri fabbricati urbani che non godono delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.
Art. 5
1. I benefici previsti dalla presente legge per la, riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.
2. Qualora l'edificio o parte di esso, danneggiato o distrutto fosse stato adibito all'esercizio di attivita' industriali, commerciali o artigiane e risultasse in proprieta' a persona diversa da quella esercente le attivita' stesse, si applicano le provvidenze contemplate dalla presente legge per il ripristino dell'edificio, o di parte di esso, nei confronti del proprietario; mentre per i danni verificatisi alle attivita' industriali, commerciali o artigiane si applicano i benefici della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, in favore dei loro titolari.
Art. 6
1. I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtu' del precedente art. 2 possono chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, impegnandosi al versamento, in dieci annualita', della quota a loro carico, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati bisognosi i
proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non siano proprietari di altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 489, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.
Art. 7
1. Ove ne ravvisi la necessita' l'Amministrazione dei lavori pubblici e' autorizzata a provvedere alla esecuzione di lavori di riparazione e di sistemazione di edifici, anche di proprieta' privata, ai fini del ricovero di senza tetto.
2. I proprietari degli edifici riparati o sistemati ai sensi del precedente comma, sono tenuti al rimborso di una quota delle spese all'uopo sostenute, nella misura e con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
3. La predetta quota non potra' comunque essere superiore a quella prevista a carico del proprietario in applicazione dei precedenti articoli 2 e 6.
4. Nel caso di lavori di sistemazione di esclusivo interesse pubblico la spesa relativa potra' rimanere anche a totale carico dello Stato.
Art. 8
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 1 debbono essere presentate, in carta libera, all'Ufficio del genio civile di Salerno, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 9
1. La gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.
2. E' in facolta' del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di delegare l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, lettere d) ed e), agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo dell'Ufficio del genio civile, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonche' al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.
3. Per i lavori di cui alla presente legge aventi il carattere di particolare urgenza puo' provvedersi mediante licitazione o trattativa privata, o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Art. 10
1. I lavori da eseguire a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
2. Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 11
1. Gli atti e i contratti relativi alle opere di cui alla presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.
2. Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto o contratto deve, secondo i casi, o contenere la, contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della presente legge, ovvero essere integrato da una attestazione in tal senso - da citarsi nelle premesse dell'Amministrazione predetta - quando la medesima non intervenga nella formazione dell'atto.