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Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 12/01/2024 (Rv. 669930-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni Consob – Direttiva UE 2013/36 e d.lgs. 12 maggio 2015 n. 72 – Applicabilità ai soli enti creditizi e alle imprese di investimento – Esclusione – Applicazione anche alle società di gestione del risparmio – Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669930-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, deve ritenersi che la direttiva (UE) 2013/36/UE del 26 giugno 2013, come pure il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, emesso in forza della l. n. 154 del 2014, che ha introdotto l'art. 190-bis del T.U.F., si applichino non solo agli istituti di credito, ma anche alle società di investimento, fra le quali rientrano anche le società di gestione collettiva del risparmio (SGR).

Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 36 CORTE COST., Legge 07/10/2014 num. 154 art. 1, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 5 com. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)