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Sez. 1 - , Sentenza n. 1252 del 17/01/2022 (Rv. 663558 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudicato sostanziale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663558-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse insuscettibile di passare in giudicato l'enunciazione di puro diritto con cui il giudice del merito aveva escluso che l'inefficacia di una donazione, dichiarata ex art. 64 l. fall., impedisse l'estinzione per consolidazione del diritto di usufrutto che ne formava oggetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 1014

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)