Sez. 3, Sentenza n. 18360 del 06/08/2010 (Rv. 614291 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Avvocato - Dichiarazione erronea di una causa di interruzione del giudizio - Ritardo conseguente nella conclusione del processo - Responsabilità per il relativo danno - Sussistenza - Ritardi già accumulati nel corso del giudizio - Causa di esenzione dalla responsabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità professionale, il difensore che, in corso di giudizio, dichiari erroneamente la sussistenza di una causa interruttiva del processo (nella specie, l'avvenuta fusione per incorporazione della società patrocinata), provocandone effettivamente l'interruzione, è responsabile dei danni, da liquidarsi in via equitativa, patiti dal proprio cliente in conseguenza del ritardo nella conclusione della causa (la cui risarcibilità trova conferma anche nella disciplina sulla responsabilità dello Stato per l'eccessiva durata dei processi, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89), non potendo costituire causa di esenzione da tale responsabilità il solo fatto che sussistano ritardi già accumulati durante il corso del giudizio, giacché il sovrapporsi di nuove dilazioni aggrava le conseguenze dannose dell'illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)