Sez. 1, Sentenza n. 3078 del 22/06/1978 (Rv. 392531 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - GIUDIZIALE - TITOLO PER L'ESECUZIONE - IN GENERE - IPOTECA ISCRITTA IN BASE A DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - OPPOSIZIONE CONTRO IL DECRETO - ACCOGLIMENTO - CONSEGUENZE SUL VINCOLO IPOTECARIO - CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLA ISCRIZIONE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - GIUDIZIALE - TITOLO PER L'ESECUZIONE - IN GENERE - IPOTECA ISCRITTA IN BASE A DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - OPPOSIZIONE CONTRO IL DECRETO - ACCOGLIMENTO - CONSEGUENZE SUL VINCOLO IPOTECARIO - CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLA ISCRIZIONE.*
Qualora l'ipoteca giudiziale sia iscritta in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto (nella specie, in appello, in riforma della sentenza di primo grado) determina l'illegittimita del vincolo fin dal momento della sua Costituzione, con la conseguenza che colui, che ha chiesto l'iscrizione, ha l'Obbligo di provvedere alla cancellazione indipendentemente da una richiesta della parte gravata, pena il risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo, e che, quindi, il giudice che accoglie l'opposizione medesima ha il potere di ordinarne la cancellazione anche d'ufficio. (V 4126/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)