Sez. 2, Sentenza n. 8166 del 28/08/1997 (Rv. 507270 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Domanda di garanzia - Accoglimento - Rimborso delle spese anche per la chiamata del terzo - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
Se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo, il giudice non può limitarsi a condannare questi al pagamento di quanto dal primo dovuto all'attore anche per spese processuali, dovendo invece liquidare anche le spese occorse per la chiamata in causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)