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Sez. 1, Sentenza n. 2358 del 24/03/1997 Cc. (dep. 26/04/1997) Rv. 207357 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata in correità - Riscontri individualizzanti - Necessità inderogabile - Esclusione - Possibilità in casi specifici - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207357-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di gravi indizi di colpevolezza, ai fini dell'emissione di misura cautelare personale, la circostanza che, in caso di chiamata in correità, sia esclusa l'inderogabile necessità di riscontri individualizzanti - ferma, comunque, la necessità di elementi estrinseci di conferma dell'attendibilità del dichiarante - non può equivalere alla negazione, in assoluto, della possibilità di esigere anche riscontri specificamente diretti a convalidare le singole attribuzioni di responsabilità contenute nelle dichiarazioni del coindagato collaborante, ma vuol significare solo l'attribuzione, alla valutazione del giudice, dell'individuazione del tipo di riscontro esigibile, al fine di conferire carattere di gravità all'indizio derivante dalla chiamata, e la conseguente non esclusione di riscontri di tipo individualizzante, specie nei casi in cui quelli estrinseci e concernenti la complessiva dinamica dei fatti appaiano opinabili, incerti od equivoci.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)