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Sez. 3, Sentenza n. 41368 del 25/06/2014 Ud. (dep. 06/10/2014) Rv. 260654 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Successiva approvazione di strumenti urbanistici che consentono l'intervento edilizio - Art. 2, comma secondo, cod. pen. - Operatività - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260654-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, la punibilità del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 non è esclusa per effetto della sopravvenuta approvazione di strumenti urbanistici che, modificando il precedente regime, consentano successivamente alla commissione del reato la realizzazione dell'intervento edilizio eseguito, in quanto gli strumenti di pianificazione del territorio, avendo natura di atti amministrativi "generali" ma non "astratti", non possono essere ricondotti alla categoria della "legge posteriore" ai fini della operatività dell'art. 2, comma secondo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)