Sez. 1, Ordinanza n. 463 del 20/05/1992 (Rv. 477279 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Nomina | Provvedimento del presidente del Tribunale - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Nomina
Il provvedimento del presidente del Tribunale per la nomina dei liquidatori di una società ai sensi dell'art. 2450 cod. civ., costituendo esercizio di giurisdizione volontaria e non contenziosa, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza, salvo il caso di una sua pronunzia quando già pendeva un procedimento contenzioso fra gli interessati circa la sussistenza dei presupposti per la messa in liquidazione e per la nomina dei liquidatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)