Sez. 6, Sentenza n. 705 del 19/02/1997 Cc. (dep. 02/05/1997) Rv. 208108 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO | Omissione nel dispositivo delle statuizioni relative ad alcuni degli imputati - Nullità della sentenza - Sussistenza - Correzione degli errori materiali - Esclusione - Provvedimento di correzione dell'errore materiale adottato dal solo presidente del collegio - Abnormità - Sussistenza.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO
La omissione, nel dispositivo di una sentenza, che solo integra il "decisum", di qualsiasi pronuncia nei confronti di alcuni tra gli imputati, determina nullità e perciò non può legittimamente ricorrersi alla procedura di correzione degli errori materiali. È peraltro del tutto abnorme il provvedimento di correzione dell'errore materiale adottato dal presidente del collegio giudicante e non dall'intero collegio e senza il rispetto del contraddittorio secondo quanto previsto dall'art. 127 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. F, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1 lett. F, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)