Sez. 5, Sentenza n. 24846 del 28/04/2026 Cc. (dep. 02/07/2026) Rv. 290403-01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Estinzione del reato per condotte riparatorie - Esecuzione delle condotte da parte di un terzo - Possibilità - Condizioni - Esecuzione delle condotte da parte del difensore - Limiti.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di cause estintive del reato, le condotte riparatorie possono essere eseguite anche da un terzo, purché se ne verifichi la loro riconducibilità all'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in assenza di elementi di segno contrario, è senz'altro riconducibile all'imputato l'offerta risarcitoria effettuata dal suo difensore in forza del mandato fiduciario conferitogli).
Cod. Pen. art. 162 ter, Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)