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Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 32 Piano nazionale transitorio

1. Nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 30 giugno 2020 gli Stati membri possono elaborare ed attuare un piano nazionale transitorio relativo agli impianti di combustione che hanno ottenuto la prima autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l’impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003. Per ogni impianto di combustione contemplato dal piano, quest’ultimo riguarda le emissioni di uno o più dei seguenti inquinanti: ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri. Per le turbine a gas il piano contempla solo le emissioni di ossido di azoto. Il piano nazionale transitorio non comprende nessuno dei seguenti impianti di combustione:

  1. a) impianti ai quali si applica l’articolo 33, paragrafo 1;

  2. b) impianti all’interno di raffinerie alimentate con gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie o dei residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo;

  3. c) impianti ai quali si applica l’articolo 35;

  4. d) impianti che hanno ottenuto un’esenzione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE.

2. Gli impianti di combustione contemplati dal piano possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, per gli inquinanti soggetti al piano o, se del caso, i gradi di desolforazione di cui all’articolo 31. I valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell’autorizzazione dell’impianto di combustione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti. Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, che hanno ottenuto la prima autorizzazione dopo il 1o luglio 1987, osservano i valori limite di emissione di ossido di azoto di cui all’allegato V, parte 1.

3. Per ogni inquinante da esso contemplato, il piano nazionale transitorio stabilisce un massimale che definisce le emissioni annuali totali massime per tutti gli impianti contemplati dal piano in base alla potenza termica nominale totale di ciascun impianto al 31 dicembre 2010, alle effettive ore di funzionamento annuali e al combustibile utilizzato, secondo la media degli ultimi dieci anni di funzionamento fino al 2010 compreso. Il massimale per l’anno 2016 è calcolato in base ai valori limite di emissione pertinenti di cui agli allegati da III a VII della direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base ai gradi di desolforazione di cui all’allegato III della direttiva 2001/80/CE. Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i valori limite di emissione di ossido di azoto fissati per tali impianti all’allegato VI, parte B, della direttiva 2001/80/CE. I massimali per gli anni 2019 e 2020 sono calcolati in base ai valori limite di emissione pertinenti di cui all’allegato V, parte 1, della presente direttiva o, se del caso, ai gradi di desolforazione pertinenti di cui all’allegato V, parte 5, della presente direttiva. I massimali per gli anni 2017 e 2018 sono fissati stabilendo un decremento lineare dei massimali tra il 2016 e il 2019. Se un impianto compreso nel piano nazionale transitorio viene chiuso o non rientra più nell’ambito di applicazione del capo III, ciò non comporta l’aumento delle emissioni nazionali totali annue dei restanti impianti del piano.

4. Il piano nazionale transitorio contiene inoltre disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione dei dati conformi alle norme di attuazione stabilite ai sensi dell’articolo 41, lettera b), nonché le misure previste per ciascun impianto al fine di garantire il tempestivo rispetto dei valori limite di emissione che si applicheranno a decorrere dal 1o luglio 2020.

5. Entro il 1o gennaio 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro piani nazionali transitori. La Commissione valuta i piani e, se essa non solleva alcuna obiezione entro dodici mesi dalla ricezione del piano, lo Stato membro interessato lo considera approvato. Se ritiene che un piano non sia conforme alle norme di attuazione stabilite ai sensi dell’articolo 41, lettera b), la Commissione informa lo Stato membro interessato che il suo piano non può essere approvato. Per la valutazione di una nuova versione di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il termine di cui al secondo comma è di sei mesi.

6. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni successiva modifica del piano.

Art. 33 Deroga in caso di arco di vita limitato

1. Nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2023 gli impianti di combustione possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, e i gradi di desolforazione di cui all’articolo 31, se del caso, e di essere inclusi nel piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) il gestore dell’impianto di combustione si impegna, con una dichiarazione scritta presentata entro il 1o gennaio 2014 all’autorità competente, a non far funzionare l’impianto per più di 17500 ore operative a partire dal 1o gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023;

  2. b) il gestore è tenuto a presentare ogni anno all’autorità competente un documento in cui è registrato il numero di ore operative dal 1o gennaio 2016;

  3. c) i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell’autorizzazione dell’impianto di combustione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti durante il restante periodo di funzionamento dell’impianto di combustione. Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MWth alimentati con combustibili solidi, che hanno ottenuto la prima autorizzazione dopo il 1o luglio 1987, osservano i valori limite di emissione di ossido di azoto di cui all’allegato V, parte 1; e

  4. d) l’impianto di combustione non ha ottenuto un’esenzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE.

2. Al più tardi il 1o gennaio 2016 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco di tutti gli impianti di combustione cui si applica il paragrafo 1, compresi la potenza termica nominale totale, i tipi di combustibili usati e i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri applicabili. Per gli impianti soggetti al paragrafo 1 gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione un documento in cui è registrato il numero di ore operative dal 1o gennaio 2016.

3. Nel caso di impianti di combustione che, alla data del 6 gennaio 2011, fanno parte di un piccolo sistema isolato e producono almeno il 35 % dell’elettricità fornita all’interno di tale sistema, e che, per le loro caratteristiche tecniche, non possono rispettare i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, il numero di ore operative di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è di 18000 a partire dal 1o gennaio 2020 e non oltre il 31 dicembre 2023, e la data di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo è fissata al 1o gennaio 2020.

4. Nel caso di impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 1500 MW, entrati in funzione anteriormente al 31 dicembre 1986 e alimentati a combustile solido indigeno, con valore calorifico netto inferiore a 5800 kJ/kg, un contenuto di umidità superiore al 45 % in peso, un contenuto combinato di umidità e ceneri superiore al 60 % in peso e un contenuto di ossido di calcio in ceneri superiore al 10 %, il numero di ore operative di cui al paragrafo 1, lettera a) è fissato a 32000.

Art. 34 Piccoli sistemi isolati

1. Fino al 31 dicembre 2019 gli impianti di combustione che, alla data del 6 gennaio 2011, fanno parte di un piccolo sistema isolato possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, e, se del caso, i gradi di desolforazione di cui all’articolo 31. Fino al 31 dicembre 2019 i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni di tali impianti di combustione, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti.

2. Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, che hanno ottenuto la prima autorizzazione dopo il 1o luglio 1987, osservano i valori limite di emissione di ossido di azoto di cui all’allegato V, parte 1.

3. Gli Stati membri sul cui territorio sono presenti impianti di combustione contemplati dal presente capo, che fanno parte di un piccolo sistema isolato, comunicano alla Commissione, entro il 7 gennaio 2013, un elenco di tali impianti di combustione, il consumo energetico totale annuo del piccolo sistema isolato e la quantità di energia ottenuta dall’interconnessione con altri sistemi.

Art. 35 Impianti di teleriscaldamento

1. Fino al 31 dicembre 2022, gli impianti di combustione possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, e i gradi di desolforazione di cui all’articolo 31 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) la potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione non è superiore a 200 MW;

  2. b) l’impianto ha ottenuto la prima autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002 o il gestore di tale impianto ha presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003;

  3. c) almeno il 50 % della produzione di calore utile dell’impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, è fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; e

  4. d) i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell’autorizzazione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti fino al 31 dicembre 2022.

2. Al più tardi il 1o gennaio 2016 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco di tutti gli impianti di combustione cui si applica il paragrafo 1, compresi la potenza termica nominale totale, i tipi di combustibili usati e i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri applicabili. Inoltre gli Stati membri, per ogni impianto di combustione cui si applica il paragrafo 1 e durante il periodo ivi indicato, informano annualmente la Commissione della proporzione di produzione di calore utile di ogni impianto che è stata fornita ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda, espressa come media mobile sui cinque anni precedenti.

Art. 36 Stoccaggio geologico di anidride carbonica

1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt che ottengono la licenza edilizia iniziale o, in assenza di tale procedura, la licenza di esercizio iniziale dopo l’entrata in vigore della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio34, abbiano accertato che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

  1. a) disponibilità di siti di stoccaggio appropriati;

  2. b) fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto;

  3. c) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di anidride carbonica.

2. Se le condizioni stabilite al paragrafo 1 sono soddisfatte, l’autorità competente provvede a che sia riservata un’area sufficiente all’interno del sito dell’installazione per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di anidride carbonica. L’autorità competente determina se le condizioni sono soddisfatte sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e di altre informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda la tutela dell’ambiente e della salute umana.

Art. 37 Cattivo funzionamento o guasto degli impianti di abbattimento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni prevedano disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento.

2. L’autorità competente chiede al gestore, nell’ipotesi di un guasto, di ridurre o cessare l’attività se il funzionamento normale non viene ripristinato entro ventiquattro ore, oppure di far funzionare l’impianto usando combustibili poco inquinanti. Il gestore informa l’autorità competente entro quarantotto ore dal cattivo funzionamento o dal guasto dell’impianto di abbattimento. La durata complessiva del funzionamento privo di abbattimento non eccede mai le centoventi ore nell’arco di dodici mesi. L’autorità competente può consentire deroghe al limite temporale di cui al primo e al terzo comma nei casi seguenti:

  1. a) vi è la necessità assoluta di mantenere la fornitura energetica;

  2. b) l’impianto di combustione guasto sarebbe sostituito per un periodo limitato con un altro che causerebbe un aumento generale delle emissioni.

Art. 38 Controllo delle emissioni nell’atmosfera

1. Gli Stati membri provvedono affinché il controllo delle sostanze inquinanti per l’atmosfera sia effettuato conformemente all’allegato V, parte 3.

2. L’installazione e il funzionamento del dispositivo automatico di controllo sono sottoposti al monitoraggio e ai test annuali di verifica di cui all’allegato V, parte 3.

3. L’autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni.

4. Tutti i risultati dei controlli sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all’autorità competente di verificare l’osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione contenuti nell’autorizzazione.

Art. 39 Conformità ai valori limite di emissione

I valori limite di emissione in atmosfera sono considerati rispettati se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato V, parte 4.

Art. 40 Impianti di combustione multicombustibile

1. Per gli impianti di combustione multicombustibile che comportano l’impiego simultaneo di due o più combustibili, l’autorità competente stabilisce i valori limite conformemente alla procedura che segue:

  1. a) prendere il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione quale è stabilita nell’allegato V, parti 1 e 2;

  2. b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

  3. c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

2. Per gli impianti di combustione multicombustibile previsti all’articolo 30, paragrafo 2, che usano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, si possono applicare i seguenti valori limite di emissione invece dei valori limite di emissione fissati a norma del paragrafo 1:

  1. a) laddove durante il funzionamento dell’impianto la proporzione di calore fornita dal combustibile determinante sia pari o superiore al 50 % rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, il valore limite di emissione di cui all’allegato V, parte 1, per il combustibile determinante;

  2. b) laddove la proporzione di calore fornita dal combustibile determinante sia inferiore al 50 % rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, il valore limite di emissione determinato conformemente alla procedura che segue:

    1. i) prendere i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 1, per ciascuno dei combustibili utilizzati, corrispondenti alla potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione;

    2. ii) calcolare il valore limite di emissione del combustibile determinante, moltiplicando per due il valore limite di emissione determinato per tale combustibile conformemente al punto i) e sottraendo dal risultato il valore limite di emissione relativo al combustibile utilizzato con il valore limite di emissione meno elevato di cui all’allegato V, parte 1, corrispondente alla potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione;

    3. iii) determinare i valori limite di emissione ponderati per ogni combustibile utilizzato moltiplicando i valori limite di emissione di cui ai punti i) e ii) per la potenza termica del combustibile in questione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

    4. iv) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile determinati al punto iii).

3. Per gli impianti di combustione multicombustibile previsti all’articolo 30, paragrafo 2, che usano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, si possono applicare i valori limite medi di emissione di anidride solforosa di cui all’allegato V, parte 7, invece dei valori limite di emissione fissati a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo.

Art. 41 Norme di attuazione

Sono stabilite norme di attuazione riguardanti:

  1. a) la determinazione dei periodi di avvio e di arresto di cui all’articolo 3, punto 27, e all’allegato V, parte 4, punto 1; e

  2. b) i piani nazionali transitori di cui all’articolo 32 e, in particolare, la fissazione di massimali di emissione e relativi monitoraggio e comunicazione.

Tali norme di attuazione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2. La Commissione presenta opportune proposte entro il 7 luglio 2011.

Capo IV. Disposizioni particolari per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti

Art. 42 Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento di rifiuti solidi o liquidi. Il presente capo non si applica agli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale. Ai fini del presente capo gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti comprendono tutte le linee di incenerimento o di coincenerimento, i luoghi di ricezione e di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria, le caldaie, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento o di coincenerimento, di registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento o di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall’ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l’impianto di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti.

2. Il presente capo non si applica ai seguenti impianti:

  1. a) impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:

    1. i) i rifiuti di cui all’articolo 3, punto 31, lettera b);

    2. ii) rifiuti radioattivi;

    3. iii) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano35;

    4. iv) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;

  2. b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all’anno.

Art. 43 Definizione di residuo

Ai fini del presente capo, si intende per «residuo» qualsiasi rifiuto liquido o solido generato da un impianto di incenerimento dei rifiuti o da un impianto di coincenerimento dei rifiuti.

Art. 44 Domande di autorizzazione

La domanda di autorizzazione relativa a un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti contiene una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. a) l’impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti di cui al presente capo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;

  2. b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per quanto praticabile attraverso la produzione di calore, vapore o energia;

  3. c) i residui saranno ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno;

  4. d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato conformemente alla normativa nazionale e dell’Unione.

Art. 45 Condizioni di autorizzazione

1. L’autorizzazione contiene quanto segue:

  1. a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati che si serve almeno dei tipi di rifiuti contemplati nell’elenco di rifiuti europeo istituito dalla decisione 2000/532/CE laddove possibile, e contiene informazioni sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti, se del caso;

  2. b) la capacità complessiva di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti dell’impianto;

  3. c) i valori limite per le emissioni nell’atmosfera e nell’acqua;

  4. d) le prescrizioni relative al pH, alla temperatura e al flusso degli scarichi di acque reflue;

  5. e) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni;

  6. f) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le emissioni nell’atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti.

2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, l’autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento di rifiuti o per un impianto di coincenerimento di rifiuti che utilizza rifiuti pericolosi contiene:

  1. a) un elenco delle quantità delle diverse categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati;

  2. b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire un elenco delle categorie di rifiuti da inserire nell’autorizzazione che possono essere coinceneriti in talune categorie di impianti di coincenerimento di rifiuti.

4. L’autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione.

Art. 46 Controllo delle emissioni

1. Gli scarichi gassosi sono evacuati in modo controllato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti e dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti mediante un camino, la cui altezza sia tale da salvaguardare la salute umana e l’ambiente.

2. Le emissioni nell’atmosfera degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti non superano i valori limite di emissione di cui all’allegato VI, parti 3 e 4, oppure determinati conformemente allo stesso allegato, parte 4. Qualora più del 40 % del calore liberato in un impianto di coincenerimento dei rifiuti sia prodotto da rifiuti pericolosi, qualora l’impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, si applicano i valori limite di emissione di cui all’allegato VI, parte 3, della presente direttiva.

3. L’evacuazione in ambiente idrico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi è limitata per quanto possibile e le concentrazioni di sostanze inquinanti non superano i valori limite di emissione di cui all’allegato VI, parte 5.

4. I valori limite di emissione si applicano al punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dall’impianto di incenerimento dei rifiuti o dall’impianto di coincenerimento dei rifiuti. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell’impianto di incenerimento dei rifiuti o dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione di cui all’allegato VI, parte 5, si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall’impianto di trattamento. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione di scarichi gassosi siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, il loco o al di fuori del sito, il gestore effettua gli opportuni calcoli del bilancio di massa, utilizzando i risultati delle misure di cui all’allegato VI, parte 6, punto 3, ai fini di stabilire i livelli di emissione che nello scarico finale delle acque reflue possono essere attribuiti alla depurazione degli scarichi gassosi. In nessun caso si procede alla diluizione delle acque reflue per farle rientrare nei valori limite di emissione di cui all’allegato VI, parte 5.

5. Il sito dell’impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare l’immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee. È prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell’impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell’impianto di coincenerimento o per l’acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

6. Fatto salvo l’articolo 50, paragrafo 4, lettera c), per nessun motivo l’impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti o i singoli forni che fanno parte di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti possono continuare ad incenerire rifiuti ininterrottamente per un tempo superiore a quattro ore in caso di superamento dei valori limite di emissione. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno non supera le 60 ore. Il limite temporale di cui al secondo comma si applica ai forni che sono collegati allo stesso dispositivo di lavaggio degli scarichi gassosi.

Art. 47 Guasti

In caso di guasto il gestore riduce o arresta l’attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

Art. 48 Controllo delle emissioni

1. Gli Stati membri assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente alle parti 6 e 7 dell’allegato VI.

2. L’installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto nell’allegato VI, parte 6, punto 1.

3. L’autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni.

4. Tutti i risultati dei controlli sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all’autorità competente di verificare l’osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione contenuti nell’autorizzazione.

5. Non appena siano disponibili nell’Unione tecniche di misurazione opportune, la Commissione, mediante atti delegati conformemente all’articolo 76 e fatte salve le condizioni stabilite dagli articoli 77 e 78, fissa la data a decorrere dalla quale devono essere effettuate le misurazioni in continuo relative alle emissioni nell’atmosfera di diossine, metalli pesanti e furani.

Art. 49 Conformità ai valori limite di emissione

I valori limite di emissione per l’atmosfera e per l’acqua si considerano rispettati se sono rispettate le condizioni descritte nella parte 8 dell’allegato VI.

Art. 50 Condizioni di esercizio

1. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il tenore di carbonio organico totale delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3 % o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5 % del peso a secco del materiale. Se necessario sono utilizzate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dall’incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Gli impianti di coincenerimento dei rifiuti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Se sono inceneriti o coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l’1 % di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del primo e del secondo comma è pari ad almeno 1100 °C. Negli impianti di incenerimento dei rifiuti, le temperature di cui al primo e al terzo comma sono misurate vicino alla parete interna della camera di combustione. L’autorità competente può autorizzare misurazioni effettuate presso un altro punto rappresentativo della camera di combustione.

3. Ciascuna camera di combustione di un impianto di incenerimento dei rifiuti è dotata di almeno un bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto delle temperature di cui al paragrafo 2. Tale bruciatore è utilizzato anche nelle operazioni di avvio e di arresto dell’impianto per garantire che tali temperature siano sempre mantenute costanti durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione. Il bruciatore di riserva non è alimentato con combustibili che provochino emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi36, di gas liquefatto o di gas naturale.

4. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento dei rifiuti fanno funzionare un sistema automatico per impedire l’introduzione di rifiuti nelle seguenti situazioni:

  1. a) all’avvio, fino al raggiungimento della temperatura di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure la temperatura specificata ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1;

  2. b) ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto della temperature di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure della temperatura specificata ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1;

  3. c) ogniqualvolta le misurazioni in continuo indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.

5. Il calore generato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti o dagli impianti di coincenerimento dei rifiuti è recuperato per quanto praticabile.

6. I rifiuti ospedalieri infetti sono introdotti direttamente nel forno, senza essere prima mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.

7. Gli Stati membri provvedono affinché l’impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti sia gestito e controllato da una persona fisica competente a gestire l’impianto.

Art. 51 Autorizzazione a modificare le condizioni di esercizio

1. Per determinate categorie di rifiuti o per determinati processi termici l’autorità competente può autorizzare l’applicazione di condizioni diverse da quelle di cui all’articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al paragrafo 4 di tale articolo, specificandole nell’autorizzazione, sempreché siano rispettate le altre prescrizioni del presente capo. Gli Stati membri possono definire le norme che disciplinano tali autorizzazioni.

2. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti la modifica delle condizioni di esercizio non dà luogo a una maggiore quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di sostanze inquinanti organiche rispetto ai residui che si otterrebbero applicando le condizioni di cui all’articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3.

3. Le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1 rispettano inoltre i valori limite di emissione di cui alla parte 3 dell’allegato VI. Le emissioni di monossido di carbonio organico totale dei bollitori per corteccia utilizzati nelle industrie della pasta di legno e della carta che coinceneriscono i rifiuti nel luogo di produzione che erano in funzione e avevano un’autorizzazione prima del 28 dicembre 2002, e che erano autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1, rispettano inoltre i valori limite di emissione di cui alla parte 3 dell’allegato VI.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e i risultati delle verifiche effettuate nell’ambito delle informazioni fornite in conformità dei previsti obblighi di relazione a norma dell’articolo 72.

Art. 52 Consegna e ricezione dei rifiuti

1. Il gestore dell’impianto di incenerimento dei rifiuti o dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile l’inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull’ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana.

2. Prima dell’accettazione dei rifiuti nell’impianto di incenerimento dei rifiuti o nell’impianto di coincenerimento dei rifiuti, il gestore determina la massa di ciascun tipo di rifiuti, possibilmente in base all’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE.

3. Prima dell’accettazione dei rifiuti pericolosi nell’impianto di incenerimento dei rifiuti o nell’impianto di coincenerimento dei rifiuti, il gestore raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l’osservanza dei requisiti previsti dall’autorizzazione e specificati all’articolo 45, paragrafo 2. Tali informazioni comprendono quanto segue:

  1. a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al paragrafo 4, lettera a);

  2. b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l’idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento;

  3. c) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.

4. Prima dell’accettazione dei rifiuti pericolosi nell’impianto di incenerimento dei rifiuti o nell’impianto di coincenerimento dei rifiuti il gestore applica almeno le seguenti procedure:

  1. a) controllo dei documenti prescritti dalla direttiva 2008/98/CE e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti37 e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose;

  2. b) prelievo di campioni rappresentativi, a meno che ciò non risulti inopportuno, per quanto possibile prima dello scarico, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al paragrafo 3 e per consentire all’autorità competente di determinare la natura dei rifiuti trattati.

I campioni di cui alla lettera b) sono conservati per almeno un mese dopo l’incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti in questione.

5. L’autorità competente può concedere deroghe ai paragrafi 2, 3 e 4 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti che sono parte di un’installazione di cui al capo II e inceneriscono o coinceneriscono esclusivamente i rifiuti prodotti all’interno di tale installazione.