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Sez. 2 - , Sentenza n. 21641 del 23/08/2019 (Rv. 654906 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Proprietà - Diritto autodeterminato - Configurabilità - Azioni a difesa della proprietà - "Causa petendi" - Identificazione con il diritto - Titolo - Funzione - Specificazione della domanda - Allegazione nel corso del giudizio di un titolo diverso - Domanda nuova - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654906-02

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova: ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un'integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch'esso preso in considerazione né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo "petitum", consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà. (Nella specie, la parte aveva chiesto, in citazione, l'accertamento della proprietà esclusiva di un fondo, per averla personalmente usucapita e, successivamente, in comparsa conclusionale, per averla usucapita un terzo, di cui esso attore era divenuto erede "pro quota").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1159

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)