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Sez. L, Sentenza n. 5594 del 09/06/1994 (Rv. 486958 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - In genere | Individuazione del contratto applicabile "ratione temporis" - Criteri - Costituzione del rapporto con riferimento al momento della stipulazione del contratto individuale - Rilevanza - Precedente procedura selettiva concorsuale - Influenza - Esclusione - Fattispecie relativa a disciplina entrata in vigore prima dell'assunzione e dettata solo per il personale già in servizio.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486958-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - In genere

Ai fini della individuazione della disciplina collettiva applicabile "ratione temporis", la costituzione del rapporto di lavoro subordinato deve essere riferita al momento della stipulazione del contratto individuale, anche se questa rappresenti l'adempimento dell'obbligo derivante dall'esito favorevole della procedura selettiva concorsuale seguita dal datore di lavoro per l'assunzione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha escluso il diritto di alcuni lavoratori dipendenti dell'ente autonomo del porto di Trieste al trattamento pensionistico integrativo previsto da un regolamento organico dell'ente, richiamato nei bandi di concorso, ma sostituito da una successiva disciplina - entrata in vigore prima dell'assunzione - che conservava tale trattamento solo per il personale già in servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)