Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 19/04/1983 (Rv. 427561 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - COMPETENZA A DECIDERE SULLA RELATIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - GIUDICE DELLA CONVALIDA - ESCLUSIONE - GIUDICE DEL MERITO - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - COMPETENZA A DECIDERE SULLA RELATIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - GIUDICE DELLA CONVALIDA - ESCLUSIONE - GIUDICE DEL MERITO - SUSSISTENZA.*
In ipotesi di decisione separata sulla convalida di un sequestro conservativo, competente a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, proposta dal sequestrato ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., non è il giudice della convalida, ma quello del merito, poiché, costituendo presupposto della detta domanda "l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento cautelare", cioè del diritto sostanziale a tutela del quale è stata costituita la cautela, tale accertamento avviene solo con la sentenza che definisce il merito della causa, e non con la pronuncia di convalida, la quale attiene esclusivamente alla verifica dei presupposti legittimanti la misura cautelare. (Conf 4291/74, mass n 372970; (Conf 647/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 682
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)