Sez. 2, Sentenza n. 2345 del 01/03/1995 (Rv. 490833 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Giudice - Onorari di avvocato - Liquidazione - Massimi tariffari - Superamento - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
Il giudice, allorquando procede alla liquidazione degli onorari di avvocato, ha l'obbligo di motivare il superamento dei massimi tariffari, con riferimento, rispettivamente, alla "straordinaria importanza" delle questioni trattate (di cui al secondo comma dell'art. 5 delle disposizioni generali della tariffa forense approvata con D.M. 31 ottobre 1985), o alla "manifesta sproporzione" tra le prestazioni rese e l'onorario tabellare (di cui al secondo comma dell'art. 4 delle menzionate disposizioni), al fine di evitare che l'esercizio di una facoltà correlata alla ricorrenza di tali particolari circostanze si concreti e si risolva nell'estrinsecazione di un arbitrario e, perciò, insindacabile potere.
Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 4, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)