Sez. 3, Ordinanza n. 5657 del 12/03/2026 (Rv. 678139-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio necessario processuale fra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio in appello - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità assoluta - Rilievo officioso in sede di legittimità - Condizioni. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
La morte della parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali - indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale -, di modo che, nel giudizio d'appello, dev'essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti (anche se contumaci in primo grado), in mancanza della quale il procedimento di secondo grado e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)