Sez. 2, Sentenza n. 2738 del 04/05/1982 (Rv. 420609 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONSEGNA DELLE COSE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE - RIFIUTO DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AD INSORTE CONTESTAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONSEGNA DELLE COSE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE - RIFIUTO DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AD INSORTE CONTESTAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'appaltatore non è autorizzato a rifiutare la consegna delle cose di proprietà del committente, quando sia sorta una qualsiasi contestazione ed il prezzo debba pagarsi successivamente. Tuttavia nel caso in cui il committente abbia già dichiarato per iscritto la sua volontà di non adempiere alla prestazione e si sia, quindi, reso inadempiente, non è vietato all'appaltatore invocare il principio dell'art. 1460 cod. civ. (inadimplenti non est adimplendum) nel rispetto dei limiti di proporzionalità e del principio di buona fede, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)