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Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025 (Rv. 673595-02)

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Provvedimenti in sede di reclamo ex art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) - Statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori" - Impugnabilità per cassazione - Ambito applicativo. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673595-02

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI

In tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.

Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)