Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 51 del 1987
Massime (1)
Massima n. 4071
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali
- Infortunio o malattia professionale del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana
- Esclusione dell'assicurazione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto le disposizioni impugnate sono state medio tempore già dichiarate costituzionalmente illegittime, sotto identico profilo - la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, comma quarto, e 38, comma secondo, Cost., degli artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, "nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana". - S.n. 369/1985.
Norme impugnate
Parametri
- art. 35, comma 4, Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 38, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1985 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Marchetti Marco e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1ª Serie Speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Modena, con ordinanza in data 20 novembre 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali), "in quanto non prevedono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana";
punto 2
Considerato che le disposizioni impugnate sono state medio tempore dichiarate costituzionalmente illegittime, sotto identico profilo, con sentenza 19 dicembre 1985 n. 369;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Modena, con ordinanza del 20 novembre 1985, in riferimento agli artt, 3, 35, comma quarto, e 38, comma secondo, Cost., degli artt. 1 e 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali), "in quanto non prevedono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana", già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 369 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze