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Sez. 2, Sentenza n. 34 del 07/01/1972 (Rv. 355703 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONVENZIONI INVALIDE EX ART 2113 COD CIV - CONVENZIONE RELATIVA A PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - RICONDUCIBILITA SOTTO I DIVIETI DI CUI ALLA NORMA CITATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355703-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONVENZIONI INVALIDE EX ART 2113 COD CIV - CONVENZIONE RELATIVA A PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - RICONDUCIBILITA SOTTO I DIVIETI DI CUI ALLA NORMA CITATA - ESCLUSIONE.*

L'art 2113 cod civ, dispone la invalidita delle rinunzie e delle transazioni, che hanno ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, derivanti da Disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative o postcorporative, applicabili ad un rapporto di lavoro oggetto di controversia, e non gia di una qualsiasi convenzione in materia di lavoro; esula, percio, dalla sfera di applicazione del detto precetto legislativo ogni altra convenzione liberamente pattuita dalle parti in tema di rapporto di lavoro subordinato ed, a maggior ragione, il precetto e inapplicabile ad un rapporto di lavoro di natura diversa, quale quello di prestazione di opera intellettuale, derivante da un contratto d'opera.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)