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Sez. 1, Ordinanza n. 29050 del 03/11/2025 (Rv. 676092-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Emissione di assegni da parte del fallito dopo la dichiarazione di insolvenza - Inefficacia ex art. 44 l . fall. - Inidoneità a estinguere il rapporto tra il fallito e i terzi - Sussistenza - Pagamenti eseguiti dalla banca - Ripetibilità ex art. 2033 c.c. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676092-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE

L'emissione di assegni effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, che sia stata dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 44, comma 1, l.fall., non è idonea a estinguere il rapporto di valuta tra il fallito e i terzi, atteso che, risultando il mandato di pagamento inefficace, essa non può riversare a carico del fallito il pagamento, il quale, pertanto, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)