Sez. T, Ordinanza n. 300 del 08/01/2025 (Rv. 673791-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE | Contenzioso tributario - Dispositivo redatto in camera di consiglio - Natura di atto interno - Ragioni - Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nella disciplina vigente prima delle modifiche apportate all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 1, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 220 del 2023, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi del primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c., espressamente richiamato dal comma 3 del citato art. 35, non ha rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, poiché l'esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata, con conseguente sua validità anche se manca il dispositivo sottoscritto dal presidente, non essendo previsto nel citato art. 276, ultimo comma, c.p.c. un corrispondente vizio.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 446 art. 35 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 art. 1 com. 1 lett. P PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)