Sez. 1, Sentenza n. 434 del 09/05/1978 Ud. (dep. 12/01/1979) Rv. 140812 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DELLA STESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE - ESCLUSIONE - UNICITA DEL DISEGNO CRIMINOSO - NECESSITA.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DELLA STESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE - ESCLUSIONE - UNICITA DEL DISEGNO CRIMINOSO - NECESSITA.*
Con la modifica apportata all'art 81 del codice penale dalla legge n 220 del 1974, per ritenere la sussistenza del reato continuato non si richiede piu che le varie azioni criminose violino la stessa disposizione di legge si che reati della stessa o di diversa natura, commessi con Azione unica o con piu azioni successive, distaccate nello spazio e nel tempo, tanto nell'ipotesi di concorso formale, omogeneo o eterogeneo, quanto nell'ipotesi di concorso materiale, sono reati concorrenti che danno luogo al cumulo materiale delle pene, ma si esige pur sempre che dette azioni costituiscano la realizzazione di un identico disegno criminoso: e necessario, cioe, dimostrare che, fin dall'inizio, l'agente aveva l'intenzione di compiere tutti i reati in seguito effettivamente commessi. (V mass n 138307; (V mass n 137869; (V mass n 137868, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 8 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)