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Sez. 2, Sentenza n. 349 del 03/03/1965 (Rv. 310585 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - COSTRUZIONI - OBBLIGO DELLE DISTANZE.*
Stato
decisa il 1965-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310585-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - COSTRUZIONI - OBBLIGO DELLE DISTANZE.*

Il legislatore, nel fissare la zona di rispetto di cui all'art. 873 cod.civ., si e ispirato all'esigenza di impedire che tra due costruzioni si formino intercapedini eccessivamente anguste e, quindi, dannose e pericolose. Quando poi l'inconveniente si verifichi in misura apprezzabile, l'Obbligo di rispettare la distanza di tre metri va osservato, anche se il danno non si realizzi ed il pericolo non sussista in concreto, trattandosi di limite legale della proprieta, dettato nell'interesse pubblico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)