Sez. 3, Sentenza n. 368 del 17/01/1987 (Rv. 450117 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DISCIPLINA EX ART. 56 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA SUGLI AFFITTI DEI FONDI RUSTICI AI CONTRATTI DI VENDITA DELLE ERBE - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - DESTINAZIONE DEL TERRENO IN MODO NON PERMANENTE A PASCOLO - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DISCIPLINA EX ART. 56 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA SUGLI AFFITTI DEI FONDI RUSTICI AI CONTRATTI DI VENDITA DELLE ERBE - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - DESTINAZIONE DEL TERRENO IN MODO NON PERMANENTE A PASCOLO - CONSEGUENZE.*
L'art. 56 della legge n. 203 del 1982 che - con una formulazione in parte diversa da quella dell'art. 24 legge 11 febbraio 1971 n. 11 - ha escluso l'applicabilità della normativa sugli Affitti di fondi rustici ai contratti di vendita di erbe i quali abbiano una durata inferiore ad un anno "quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria", richiede soltanto che i fondi non siano destinati in modo permanente a pascolo in quanto soggetti a rotazione di colture agrarie. Ne consegue che il cosiddetto contratto di vendita di erbe va generalmente equiparato al contratto di affitto con la sola esclusione dei rapporti aventi durata stagionale e perciò insuscettibili di essere prolungati perché caratterizzati, non solo dalla loro breve durata, ma anche dalla finalità di un diverso sfruttamento del suolo nei periodi di riposo del terreno, restando, invece, il rapporto caratterizzato dalla continuità temporale e dalla unicità della coltura, per assenza di avvicendamento assimilabile all'affitto di terreno pascolativo.*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)